Art 1 Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Hay tiempo” con sede in Roma, Via Vallarsa 42, con durata illimitata.
Art 2 Oggetto sociale: scopi dell’Associazione
L’Associazione, senza fini di lucro, aconfessionale e apartitica, per il suo funzionamento si ispira a principi di trasparenza e democraticità e si propone i seguenti scopi:
- la promozione della sensibilità per la bellezza in tutte le sue forme, naturali, artistiche e culturali
- la riscoperta della sapienza artigianale che lavora materiali di vario tipo al fine di restaurare o produrre oggetti funzionali ad un a sempre migliore qualità della vita
- l’approfondimento della conoscenza di vari aspetti della propria cultura e di culture diverse dalla propria, in clima di dialogo e confronto serio per costruire assieme concrete possibilità di pace
Art 3 Attività dell’Associazione
L’Associazione, per realizzare gli scopi di cui all’art 1 promuove e organizza
- corsi di formazione e incontri di scambio di saperi e di confronto
- manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione e artistiche
- convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi
- eventi di sensibilizzazione culturale
Inoltre, per il raggiungimento degli stessi scopi, l’Associazione potrà
- svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della propria attività e di quella dei soci
- assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici o privati, anche partecipando a bandi promossi da questi soggetti. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art 87 DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.
Art 4 Diritti e doveri dei Soci
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone senza alcuna discriminazione per motivi etnici, religiosi, o riguardanti convinzioni personali, età, disabilità, identità di genere o orientamento sessuale.
Tutti i soci avranno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
Al momento dell’ammissione e del pagamento della quota annuale i dati personali dei soci verranno raccolti dall’Associazione e trattati a norma del Dlvo 196/2003 e successive modificazioni.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, delle decisioni prese dagli organi sociali, e richiede un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia verso i terzi.
I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
Tutti i soci potranno essere eletti alle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.
Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti, associazioni, soggetti pubblici e privati che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.
Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.
Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate e il giusto compenso per attività di docenza e collaborazione alle attività dell’Associazione che richiedano specifiche competenze.
I soci hanno diritto in genere a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art 5 Espulsione del Socio
La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonchè offendano il decoro o l’onore dei singoli soci o degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.
L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza. Il socio espulso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (cfr art 24 cc).
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
Art 6 Quota associativa
La quota associativa annuale, personale e non trasmissibile, è fissata, per il primo anno, nella misura di € 30 e, per gli anni successivi, sarà determinata dal Consiglio Direttivo.
Art 7 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
- contributi versati dai soci
- quote di partecipazione ai corsi e ad alcuni eventi organizzati dall’Associazione
- contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico, anche a seguito di aggiudicazione di bandi
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a terzi con attività marginali di carattere commerciale, fatto salvo il divieto di redistribuzione degli eventuali utili fra gli associati
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni, e sponsorizzazioni dei sostenitori dell’Associazione
- beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, rimborsi
Art 8 Regolamenti interni
L’Associazione si potrà dotare di regolamenti per meglio organizzare le varie attività associative. Art 9 Adesioni e convenzioni con altri Enti
L’Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale e locale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art 10 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
Tutti gli organi dell’Associazione sono elettivi e durano in carica tre anni. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.
Art 11 Assemblea dei Soci: convocazione
L’assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno 30 giorni a far data dal momento della convocazione. Essi potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta via email e pubblicata sul sito dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (cfr art 20 cc)
Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art 21 del Codice Civile. In particolare, le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Contestualmente alla prima convocazione, è prevista un’Assemblea di seconda convocazione che sarà indetta ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. Essa sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art 12 Assemblea dei Soci: delibere
L’Assemblea
- elegge i membri del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti
- approva i regolamenti interni a maggioranza semplice
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa. (cfr art 23 cc)
Art 14 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che copre anche il ruolo di Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più, purché in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Risulta validamente riunito con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e adotta le sue delibere a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo
- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea
- dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione
- redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e li attua
- delibera circa la quota sociale
- stabilisce le previsioni di spesa
- rappresenta le istanze dei soci
- vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci
- decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea
- redige i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci
- delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private
Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno a disposizione dei soci in copia nei locali dell’Associazione nei dieci giorni successivi alla seduta del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Art 15 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente
- cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
- in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile
- convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo
Art 16 Altre cariche sociali
Il vice Presidente coadiuva e/o sostituisce in tutti gli incarichi in caso di assenza o di impedimento il Presidente, con eguali poteri quando necessario.
Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, esegue gli adempimenti contabili e amministrativi.
Art 17 Esercizio finanziario e rendiconto economico
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, si apre cioè il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.
Art 18 Modifiche allo Statuto
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata con la maggioranza prevista dall’art. 11, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.
Art 19 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea. In tal caso sarà nominato un liquidatore.
In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe